Art. 21.
                           S a n z i o n i

    1.   Fatte   salve  le  ipotesi  di  responsabilita'  penale,  ai
contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
      a) da  euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui
all'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8;
      b) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui
all'Art. 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo;
      c) da  euro  25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui
all'Art. 3, comma 9;
      d) da  euro  25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 8, comma 1;
      e) da  euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui
all'Art. 8, comma 2;
      f) da  euro  25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui
all'Art. 8, comma 4;
      g)  da  euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui
all'Art. 9, commi 1, 4 e 6;
      h) da  euro  50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui
all'Art. 11;
      i) da  euro  50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui
all'Art. 13, comma 5, lettera b);
      l) da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attivita' previste
dalla  legge  in  strutture prive dell'autorizzazione di cui all'Art.
15.
    2.  Le  somme  riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni
del  presente  articolo sono  introitate dalla Regione, attraverso le
ASL  e  i  comuni,  per la realizzazione degli interventi conseguenti
all'attuazione della presente legge.