Art. 21. Campagna di prevenzione e contrasto dell'alcoolismo 1. La Regione al fine di prevenire e contrastare il problema dell'alcolismo, con particolare attenzione alle fasce piu' giovani della popolazione regionale, interviene: a) a sostegno delle famiglie affette da problemi di alcolismo, per l'affidamento, ai fini del recupero dei soggetti alcolisti, a strutture di comprovata esperienza e professionalita' nel settore; b) attraverso una campagna informativa nelle scuole sui rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche. 2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB H41, di un nuovo capitolo denominato «Campagna di prevenzione e contrasto dell'alcolismo», con uno stanziamento di 150.000,00 euro per l'esercizio 2007.