Art. 21.
         Campagna di prevenzione e contrasto dell'alcoolismo

1.  La  Regione  al  fine  di  prevenire  e  contrastare  il problema
dell'alcolismo,  con  particolare  attenzione alle fasce piu' giovani
della popolazione regionale, interviene: a) a sostegno delle famiglie
affette  da  problemi  di  alcolismo,  per l'affidamento, ai fini del
recupero dei soggetti alcolisti, a strutture di comprovata esperienza
e professionalita' nel settore;
b)  attraverso  una  campagna  informativa  nelle  scuole  sui rischi
derivanti dal consumo di bevande alcoliche.
2.   Agli   oneri   del   presente   articolo  si  provvede  mediante
l'istituzione,   nell'ambito  dell'UPB  H41,  di  un  nuovo  capitolo
denominato  «Campagna di prevenzione e contrasto dell'alcolismo», con
uno stanziamento di 150.000,00 euro per l'esercizio 2007.