Art. 21. Garanzie prestate dalla Regione 1. Nello stato di previsione della spesa, e' iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3. 2. Lo stanziamento relativo e' destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.