Art. 21. Contributi alle forme associative gia' esistenti 1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni gia' istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunita' montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'art. 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'art. 9, comma 1 della presente legge.