Art. 21.

          Contributi alle forme associative gia' esistenti



   1.  Fino  al  31  dicembre 2009, per le Unioni gia' istituite alla
data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in
una   Comunita'  montana  e  con  essa  non  coincidenti,  non  opera
l'esclusione  dai  contributi  prevista  dall'art.  14, comma 2 della
legge  regionale  n.  11 del 2001, come sostituito dall'art. 13 della
presente  legge,  e  ad  esse  non si applica l'art. 9, comma 1 della
presente legge.