Art. 21 
 
Modificazioni  dell'art.  23  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. All'articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 4 dopo le parole «composta dal dirigente o  da  suo
delegato» sono aggiunte le  seguenti:  «,  scelto  tra  i  funzionari
incaricati della sostituzione del dirigente»; 
      b) al comma 7 la parola «Ecu»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«euro»; 
      c) al comma 8 nella lettera a) dopo le parole:  «attribuisce  a
ciascun concorrente» sono aggiunte le seguenti: «non  sorteggiato  ai
sensi del comma 2, lettera a)»; la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c)  individua  i  concorrenti  utilmente  collocati  nella
graduatoria.»; 
      d) al comma 10 le parole «ai sensi dell'articolo 37, commi 2  e
3 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «in raggruppamenti  di
tipo orizzontale»; 
      e) al comma 11 le parole «ai sensi dell'articolo  37,  comma  4
della legge» sono sostituite dalle seguenti:  «in  raggruppamenti  di
tipo verticale»; 
      f) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Nel caso
di consorzio stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della
legge, al  fine  della  determinazione  del  criterio  indicato  alla
lettera a) del comma 5, si considera la somma delle cifre d'affari in
lavori realizzate da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte
del consorzio, incrementata di una percentuale  della  somma  stessa.
Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno;  al  15  per
cento nel secondo anno; al 10  per  cento  nel  terzo  anno  fino  al
compimento del quinquennio, iniziando  dall'anno  antecedente  cinque
anni da quello del bando di  gara.  12-ter.  Nel  caso  di  consorzio
stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della  legge,  per
quanto attiene al criterio indicato alla lettera b) del comma  5,  si
considera la somma dei lavori realizzati nella  categoria  prevalente
da ciascuna delle imprese consorziate facenti  parte  del  consorzio;
per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5, si  considera  la
situazione del consorzio per quanto riguarda l'ubicazione della  sede
legale o  della  principale  sede  amministrativa  o  di  almeno  uno
stabilimento e la situazione di tutte le imprese consorziate  facenti
parte del consorzio per quanto riguarda il numero di dipendenti e  la
relativa sede INPS provinciale di iscrizione. 12-quater. I  requisiti
previsti dalla  legge  e  dal  presente  regolamento  debbono  essere
riferiti  al  consorzio  di  cui  alla  lettera  b)   del   comma   1
dell'articolo 36 della legge, ad eccezione del requisito relativo  al
numero dei dipendenti; detto numero  e'  calcolato  alla  data  della
presentazione della richiesta di invito, sommando i dipendenti  delle
singole imprese consorziate e computandolo in capo al consorzio.».