Art. 21 Definizione e adeguamento degli assetti organizzativi 1. La giunta regionale approva la definizione degli assetti organizzativi complessivi riferiti alla segreteria generale, alle direzioni centrali e ai dipartimenti, alle funzioni attribuite, alla istituzione o alla soppressione di strutture dirigenziali, nonche' alle modifiche che si rendessero necessarie. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il segretario generale, sentito il comitato di direzione, propone alla giunta regionale ipotesi di assetto organizzativo complessivo che comportino modifiche alla segreteria generale, alle direzioni centrali ed ai dipartimenti relative al numero degli stessi, alle funzioni attribuite, all'istituzione o alla soppressione di strutture dirigenziali, nonche' ipotesi di modifica dell'assetto interno ai singoli dipartimenti e alle singole direzioni centrali, formulate sulla base delle richieste dei direttori generali interessati.