Art. 21 
 
        Definizione e adeguamento degli assetti organizzativi 
 
    1. La giunta  regionale  approva  la  definizione  degli  assetti
organizzativi complessivi riferiti  alla  segreteria  generale,  alle
direzioni centrali e ai dipartimenti, alle funzioni attribuite,  alla
istituzione o alla soppressione di  strutture  dirigenziali,  nonche'
alle modifiche che si rendessero necessarie. 
    2. Per le finalita' di cui al comma  1  il  segretario  generale,
sentito il comitato  di  direzione,  propone  alla  giunta  regionale
ipotesi di assetto organizzativo complessivo che comportino modifiche
alla segreteria generale, alle direzioni centrali ed ai  dipartimenti
relative  al  numero  degli   stessi,   alle   funzioni   attribuite,
all'istituzione  o  alla  soppressione  di  strutture   dirigenziali,
nonche'  ipotesi  di  modifica  dell'assetto   interno   ai   singoli
dipartimenti e alle singole direzioni centrali, formulate sulla  base
delle richieste dei direttori generali interessati.