Art. 21. (art. 34 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 17 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Attivita' para-artigiane vincolate 1. Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, sono determinate le attivita' non rientranti tra quelle artigiane ai sensi dell'art. 1, il cui esercizio richiede tuttavia particolari conoscenze e requisiti di professionalita'. Per motivi di interesse pubblico, in particolare di pubblica sicurezza, di tutela dei consumatori e degli operatori economici, tali attivita' sono soggette ad apposita abilitazione (attivita' artigiane vincolate). 2. L'art. 1, secondo comma, e art. 5, quinto comma, sono applicati per analogia.