Art. 21.
          (art. 34 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 17 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                  Attivita' para-artigiane vincolate
 
   1.  Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta
della commissione provinciale dell'artigianato, sono  determinate  le
attivita'  non  rientranti tra quelle artigiane ai sensi dell'art. 1,
il cui esercizio richiede tuttavia particolari conoscenze e requisiti
di professionalita'.
   Per  motivi  di  interesse  pubblico,  in  particolare di pubblica
sicurezza, di tutela dei consumatori  e  degli  operatori  economici,
tali  attivita'  sono  soggette  ad  apposita abilitazione (attivita'
artigiane vincolate).
   2. L'art. 1, secondo comma, e art. 5, quinto comma, sono applicati
per analogia.