Art. 21. Periti e arbitrato 1. Nel contratto di assicurazione e custodia e' previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entita' del danno. 2. Per l'ipotesi di non accordo, puo' darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equita' da parte di un arbitro. 3. L'arbitro e' nominato, su proposta della giunta, dal consiglio comunale, dura in carica per la durata della compagnia e puo' essere riconfermato. 4. Per poter essere nominati arbitri occorre: a) possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale; b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel comune in cui opera la compagnia; c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probita', carattere e prestigio. 5. Nella definizione delle controversie l'arbitro e' assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicato dalle parti. 6. Le spese ed i relativi compensi sono determinati nel regolamento barracellare comunale e gravano in misura uguale sulle parti.