Art. 21.
           Interventi dell'Azienda con fondi extraregionali
 
   1.   L'Azienda   e'   autorizzata   a  promuovere  iniziative  per
l'ampliamento e la razionalizzazione della  gestione  del  patrimonio
forestale con l'utilizzazione delle provvidenze previste dallo Stato,
dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno  e  dalla  Comunita'
economica europea.
   2. Per fare fronte ad eventuali oneri non coperti da finanziamenti
statali e  comunitari  e'  autorizzata  la  istituzione  di  apposito
capitolo di spesa nel bilancio dell'Azienda.