Art. 21.
                          Norma finanziaria
 
   1. Le somme dovute dai  candidati  per  l'ammissione  all'esame  a
titolo di concorso spese ai sensi dell'art. 9, comma 3 sono acquisite
al  bilancio  regionale  senza  vincolo di destinazione e iscritte al
cap. 2105 "Contributi e concorsi nelle spese sostenute dalla regione"
dello stato di previsione dell'entrata.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si
provvede mediante riduzione di L. 10.000.000 in termini di competenza
e  di  cassa del cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e
d'ordine" dello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'anno   finanziario   1993  e  istituzione  nel  medesimo  stato  di
previsione del  cap.  8455  "Spese  per  l'espletamento  di  esami  e
l'accertamento    di    requisiti   tecnici   riguardanti   operatori
professionali nel  settore  turistico"  con  lo  stanziamento  di  L.
10.000.000 in termini di competenza e di cassa.
   3.  Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi  si provvede con i
relativi bilanci.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 5 agosto 1993
 
                               FERRERO