Art. 21. Norma finanziaria 1. Le somme dovute dai candidati per l'ammissione all'esame a titolo di concorso spese ai sensi dell'art. 9, comma 3 sono acquisite al bilancio regionale senza vincolo di destinazione e iscritte al cap. 2105 "Contributi e concorsi nelle spese sostenute dalla regione" dello stato di previsione dell'entrata. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 e istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 8455 "Spese per l'espletamento di esami e l'accertamento di requisiti tecnici riguardanti operatori professionali nel settore turistico" con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 agosto 1993 FERRERO