Art. 21.
                    Fondi agli enti sub regionali
 
  1. A decorrere dal 1 luglio 1997 le somme assegnate o trasferite  a
qualunque  titolo a comuni, province, enti ed aziende sottoposti alla
vigilanza e tutela della Regione,  sono  versate  in  appositi  conti
correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di
credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.
  2.  Le  operazioni  di  assegnazione  o  trasferimento di somme del
bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma
1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione  e
sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
  3.  Le  aziende di credito sono tenute a versare direttamente, alla
fine di ciascun semestre, gli interessi maturati sui  conti  correnti
di  cui  al  comma  2  in  entrata  del  bilancio  della Regione. Gli
interessi sono computati al medesimo tasso applicato  sulle  giacenze
di cassa della Regione.
  4.  Le  somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei
rispettivi bilanci di previsione, a norma  dell'art.  7  del  decreto
legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti
di finanziamento. In  ogni  caso  non  possono  essere  utilizzate  a
copertura  di  disavanzi  di amministrazione o per ripiano di deficit
strutturale.
  5. I comuni e le province regionali sono tenuti  a  predisporre  ed
approvare  un  piano triennale di attivita' per la valorizzazione dei
beni culturali, ambientali e paesaggistici, la  promozione  turistica
ed  agro-turistica,  di manifestazioni ed iniziative promozionali, di
festivita' di interesse locale.
  6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non
possono essere utilizzate per le predette finalita'.
  7.  Il piano e' approvato dai consigli comunali e provinciali entro
i termini di approvazione del bilancio di previsione  e  puo'  essere
rivisto  ogni  anno  in  ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno
1997 il piano dovra' essere  approvato  entro  il  30  giugno  ed  il
divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data.