Art. 21. Istituzione di nuove unita' operative e transito di unita' operative all'istituenda area territoriale 1. All'articolazione del Servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiomamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985), come modificato dall'art. 40, comma 3, della L.R. 41/1995, destinato a transitare, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, all'area ospedaliera sono aggiunte le seguenti unita' operative: "31-ter) dermatologi; 31-quater) urologia; 31-quinquies) chirurgia toracica". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Unita' operativa di soccorso Sanitano 118 (UO 118) e l'Unita' operativa di traumatologia territoriale, istituite dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), transitano dal Servizio n. 4 dell'USL (Servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base) al Servizio n. 3 (Servizio di assistenza sanitaria di base) e, quindi, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, transitano dall'area ospedaliera all'area territoriale.