Art. 21.
                Istituzione di nuove unita' operative
   e transito di unita' operative all'istituenda area territoriale
 
  1.   All'articolazione   del   Servizio   di  assistenza  sanitaria
specialistica,   ospedaliera   ed    extraospedaliera,    integrativa
dell'assistenza  di  base  di  cui  all'art.  2, comma 1, della legge
regionale  17  giugno   1988,   n.   56   (Aggiomamento   del   piano
socio-sanitario   della   Regione   Valle  d'Aosta  per  il  triennio
1983/1985),  come  modificato  dall'art.  40,  comma  3,  della  L.R.
41/1995, destinato a transitare, ai sensi dell'art.  12, commi 3 e 4,
all'area ospedaliera sono aggiunte le seguenti unita' operative:
   "31-ter) dermatologi;
   31-quater) urologia;
   31-quinquies) chirurgia toracica".
  2.  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge l'Unita'
operativa di soccorso Sanitano 118 (UO 118) e l'Unita'  operativa  di
traumatologia  territoriale,  istituite  dall'art.  6, comma 1, della
legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema  di
emergenza sanitaria), transitano dal Servizio n. 4 dell'USL (Servizio
di   assistenza   specialistica,   ospedaliera  ed  extraospedaliera,
integrativa dell'assistenza di base) al Servizio n.  3  (Servizio  di
assistenza sanitaria di base) e, quindi, ai sensi dell'art. 12, commi
3 e 4, transitano dall'area ospedaliera all'area territoriale.