Art. 21. Ufficio di segreteria del Comitato 1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 20 si avvale di un Ufficio di segreteria, con l'utilizzo di personale all'uopo incaricato dal Presidente della Regione, istituito con le modalita' previste dalla legge di organizzazione degli uffici.