Art. 21 Contenimento della spesa degli enti regionali e delle societa' partecipate 1. La spesa complessiva a carico dell'amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla societa' consortile 'Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A', risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e' rideterminata, per l'esercizio finanziario 2013, nella misura massima di 63.747 migliaia di euro, di cui 48.670 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 15.077 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2 capitolo 412539). 2. La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013, quantificata in 5.243 migliaia di euro, contribuisce al miglioramento dei saldi di cui al prospetto riepilogativo degli effetti della presente legge.