Art. 21 Interpretazione autentica dei commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2015 1. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), nonche' di altre leggi regionali in materia di lavoro), relative alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano applicazione anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili siano individuati, d'intesa tra gli enti interessati, in data successiva all'1 luglio 2015.