Art. 21 
 
Interpretazione autentica dei commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge
                          regionale 13/2015 
 
  1. In via di interpretazione autentica le disposizioni  di  cui  ai
commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015,  n.
13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche
della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18  (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), nonche' di  altre
leggi  regionali  in  materia  di  lavoro),  relative  alla  messa  a
disposizione  a  titolo  gratuito  dei  beni   immobili   strumentali
all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano  applicazione  anche
nei casi in  cui,  per  ragioni  organizzative,  gli  immobili  siano
individuati, d'intesa tra gli enti interessati,  in  data  successiva
all'1 luglio 2015.