Art. 21 Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera e) 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 109, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e della relativa normativa di attuazione, la Giunta regionale definisce modalita' di rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzate in particolare ad assicurare il coordinamento delle procedure autorizzative ed il raccordo delle attivita' tecnico istruttorie connesse alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera. 2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, e' valutata la sostenibilita' degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera. 3. Qualora la realizzazione degli interventi, sia pubblici sia privati, di recupero e riequilibrio della costa interessino il territorio di piu' comuni, l'autorizzazione di cui al comma 1 ricomprende le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atti di assenso di cui all'art. 17, comma 1, lettera f).