Art. 21 
 
Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di  cui  all'art.  17,
                         comma 1, lettera e) 
 
  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 109, comma 2 del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  della  relativa  normativa  di
attuazione, la  Giunta  regionale  definisce  modalita'  di  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  al  medesimo  art.  109   del   decreto
legislativo n. 152/2006, finalizzate in particolare ad assicurare  il
coordinamento delle procedure  autorizzative  ed  il  raccordo  delle
attivita'  tecnico  istruttorie  connesse  alla  realizzazione  degli
interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera. 
  2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1,  e'  valutata
la sostenibilita' degli effetti  dell'intervento,  sia  pubblico  che
privato,  sulla  morfodinamica  costiera  e  la   coerenza   con   la
programmazione in materia di recupero  e  riequilibrio  della  fascia
costiera. 
  3. Qualora la realizzazione  degli  interventi,  sia  pubblici  sia
privati, di  recupero  e  riequilibrio  della  costa  interessino  il
territorio di  piu'  comuni,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1
ricomprende le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni
altro atti di assenso di cui all'art. 17, comma 1, lettera f).