Art. 21 
Disposizioni transitorie relative  alla  concessione  dei  contributi
  provinciali ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968,  n.  40
  (Nuove  norme  per  l'esecuzione  di  programmi  annuali  di  opere
  pubbliche nella Regione). 
  1. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento ai sensi
della legge regionale n. 40 del 1968 (Nuove norme per l'esecuzione di
programmi annuali di opere pubbliche nella Regione), per i quali alla
data di entrata in vigore di questa legge non e'  stato  adottato  il
provvedimento  di   concessione   del   contributo,   il   contributo
provinciale si intende concesso alla data del 31 dicembre  2015,  per
gli importi e  le  percentuali  di  contribuzione  individuati  dalle
deliberazioni   della   Giunta   provinciale   di    ammissione    al
finanziamento, in virtu' di questa disposizione e anche in  deroga  a
quanto previsto  dalla  legge  regionale  n.  40  del  1968  e  dalla
normativa  provinciale  vigente.  Entro  il  31  dicembre   2016,   i
beneficiari  del  contributo  presentano  alla  Provincia  tutta   la
documentazione richiesta ai sensi della legge  regionale  n.  40  del
1968 e della relativa disciplina attuativa  per  la  concessione  del
contributo, pena la revoca del contributo concesso ai sensi di questo
comma.