Art. 21 
 
Nucleo regionale di valutazione - VIA. Inserimento  dell'art.  47-bis
                  nella legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 10/2010 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 47-bis (Nucleo regionale di  valutazione  -  VIA).  -  1.  E'
istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di  valutazione
- VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di  cui  all'art.  47,
comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della  Giunta
Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio  del  parere  di
cui all'art. 63. In  tali  casi,  il  nucleo  conclude  l'istruttoria
interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui  all'art.
47, comma 2, ed e' coordinato dalla medesima. 
  2. La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  declina  i
compiti  e  definisce  le  modalita'  di  funzionamento  del  nucleo.
L'attivita' svolta dai componenti del nucleo e'  a  titolo  gratuito,
senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale. 
  3. Il nucleo non opera nelle procedure coordinate di VIA ed AIA  di
cui all'art. 73-bis.».