Art. 21 Nucleo regionale di valutazione - VIA. Inserimento dell'art. 47-bis nella legge regionale n. 10/2010 1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Nucleo regionale di valutazione - VIA). - 1. E' istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione - VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'art. 47, comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio del parere di cui all'art. 63. In tali casi, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2, ed e' coordinato dalla medesima. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti e definisce le modalita' di funzionamento del nucleo. L'attivita' svolta dai componenti del nucleo e' a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale. 3. Il nucleo non opera nelle procedure coordinate di VIA ed AIA di cui all'art. 73-bis.».