Art. 21 Inserimento dell'art. 31-bis della legge regionale n. 25/2007 1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 31-bis (Documenti di viaggio). - 1. La Citta' metropolitana di Genova e le Province rilasciano alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attivita' di noleggio con l'indicazione del numero di telaio del veicolo riportante la dicitura «SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE", da apporre sul veicolo. Il contrassegno e' apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno. 3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attivita' di noleggio e' conservata copia conforme della autorizzazione. 4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1.».