Art. 21 
 
    Inserimento dell'art. 31-bis della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. Dopo l'art. 31 della legge regionale  n.  25/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 31-bis (Documenti di viaggio). - 1. La  Citta'  metropolitana
di Genova e  le  Province  rilasciano  alle  imprese  autorizzate  un
contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attivita'
di noleggio con  l'indicazione  del  numero  di  telaio  del  veicolo
riportante la dicitura «SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE",
da apporre sul veicolo. 
  Il contrassegno e' apposto nella parte  anteriore  del  veicolo  in
modo da essere agevolmente visibile dall'esterno. 
  3. A  bordo  di  ogni  autobus  immatricolato  per  l'attivita'  di
noleggio e' conservata copia conforme della autorizzazione. 
  4.  La  Giunta   regionale   definisce   le   caratteristiche   del
contrassegno di cui al comma 1.».