Art. 21 Disposizioni finali e transitorie 1. Dal termine per l'attribuzione dell'assegno di fine mandato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque entro trentasei mesi dal medesimo termine, i consiglieri regionali o i componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale eletti o nominati nella decima legislatura che abbiano espletato il mandato consiliare per un periodo non inferiore a quello intercorrente tra l'approvazione della presente legge e il termine della stessa legislatura, possono avanzare, con comunicazione scritta al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i' versamenti necessari per maturare l'indennita' differita di cui alla presente legge. In caso di rielezione o nuova nomina nell'undicesima legislatura il suddetto termine di trentasei mesi decorre dall'inizio della stessa undicesima legislatura. In ogni caso, la rivalutazione del montante prevista all'art. 8, comma 5, avviene dalla data dell'ultimo versamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'importo da versare per ottenere l'indennita' differita e' pari all'8,80 per cento dell'indennita' di carica lorda, nella misura, di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, determinata al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennita' di funzione e del rimborso delle spese di esercizio del mandato, moltiplicato per un numero equivalente al numero massimo delle mensilita' di un'intera legislatura, individuato in sessanta mensilita'. Tale importo puo' essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi a far data dalla comunicazione di cui al comma 1. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere o il componente della giunta regionale che non fa parte del consiglio regionale non matura il diritto all'indennita' differita. Nel caso in cui, completati i versamenti, il consigliere o il componente della giunta non facente parte del consiglio regionale non abbia i requisiti anagrafici per conseguire il diritto all'indennita', si procede alla rivalutazione del montante contributivo versato a decorrere dalla data di completo versamento dei contributi e sino al conseguimento dei necessari requisiti di eta'. 4. Per i consiglieri regionali o i componenti della giunta regionale in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge che non abbiano mai svolto il mandato in precedenti legislature, per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto all'indennita' differita e' diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni. 5. Per i consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano svolto il mandato consiliare anche in legislature precedenti, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo III della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni e per i quali e' stato realizzato il ricalcolo ai sensi della legge regionale attuativi dell'Intesa, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 48/2012 e successive modificazioni e integrazioni, gli anni di mandato svolti nella decima legislatura sono considerati temporalmente utili ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Con riferimento ai consiglieri regionali, al Presidente della giunta e ai componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale divenuti inabili al lavoro o deceduti per cause naturali nel corso della decima e dell'undicesima legislatura si applicano le disposizioni vigenti, al momento dell'approvazione della presente legge, per i consiglieri della nona legislatura di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ferma restando, fatto salvo l'art. 37, l'abrogazione, a decorrere dalla decima legislatura, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2011, del capo III della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, ai consiglieri regionali e ai componenti, aventi diritto, della giunta regionale, in carica nella nona legislatura o cessati dal mandato entro la nona legislatura, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio indiretto e di reversibilita', le disposizioni di cui alla presente legge. 8. Ai fini dell'applicazione delle clausole di salvaguardia, nella rideterminazione dell'assegno vitalizio si considerano i valori che sarebbero stati calcolati tenendo conto della disciplina di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 35/2011.