.Art. 22 Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc. 1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'autorita' concedente, prima dell'autorizzazione, dovra' acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizioni da parte del comitato tecnico territorialmente competente; se il corpo idrico interessato e' ubicato in una sola provincia, la competenza appartiene al comitato tecnico provinciale; se il corpo idrico e' ubicato in piu' province, la competenza appartiene al comitato tecnico regionale. 2. Il comitato tecnico territorialmente competente prescrivera' al concessionari le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti (la costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di graticci all'imbocco dei canali di presa, il prelievo degli osteitti e della fauna delle acque interne viventi a valle degli sbarramenti e la loro immissione a monte di questi, ed ogni altra misura atta a tutelare gli osteitti, gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne), e le clausole da inserire nel disciplinare di concessione. 3. Le concessioni gia' esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate. Esse pero' dovranno essere sottoposte, dall'autorita' concedente ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al comitato tecnico territorialmente competente ai soli fini delle eventuali prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall'autorita' concedente ai concessionari, che provvederanno alla loro realizzazione in tempi brevi e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena la decadenza del diritto alla concessione. 4. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione e' subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema idrico. A tal fine, la portata idrica non potra' mai essere ridotta al di sotto del "flusso minimo vitale", il quale viene individuato nell'esatta meta' della portata idrica in tempo di massima magra.