Art. 22.
                       Sanzioni amministrative
    1.  Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono attribuite alle
province  ed  ai  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive funzioni di
controllo  e  di  vigilanza di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) ed
all'Art.  5,  comma  1,  lettere  e)  ed  f), le funzioni concernenti
l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste dall'Art. 10
della  legge  n.  445/1995,  secondo  le disposizioni contenute nella
legge  24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema penale) e
successive  modifiche;  in  caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione e' raddoppiata.
    2.  Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni  previste  dall'Art.  10  della legge n. 447/1995 e' versato
dalle  province  e dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi  del  citato  articolo. Per la ripartizione degli importi delle
sanzioni  comminate  dalla  provincia tra la provincia ed i comuni si
applica quanto previsto dall'Art. 182, comma 2, della legge regionale
6 agosto 1999, n. 14.
    3.  Qualora  il  comune  non proceda alla classificazione in zone
acustiche  secondo quanto previsto dalla presente legge e' punito con
la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 50
milioni  a  lire  100  milioni. L'irrogazione di tale sanzione spetta
alla  Regione  e si applicano le disposizioni dell'Art. 3 della legge
regionale  5 luglio  1994, n. 30. Al versamento allo Stato del 70 per
cento delle somme derivanti dall'applicazione della sanzione provvede
la Regione.