Art. 22. Sanzioni amministrative 1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono attribuite alle province ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) ed all'Art. 5, comma 1, lettere e) ed f), le funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della legge n. 445/1995, secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche; in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione e' raddoppiata. 2. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 10 della legge n. 447/1995 e' versato dalle province e dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo. Per la ripartizione degli importi delle sanzioni comminate dalla provincia tra la provincia ed i comuni si applica quanto previsto dall'Art. 182, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. 3. Qualora il comune non proceda alla classificazione in zone acustiche secondo quanto previsto dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni. L'irrogazione di tale sanzione spetta alla Regione e si applicano le disposizioni dell'Art. 3 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30. Al versamento allo Stato del 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione della sanzione provvede la Regione.