Art. 22. Modificazione dell'Art. 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Norma finanziaria" 1. All'Art. 32, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: "... dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni ente locale puo' fondare la sua programmazione di settore" sono sostituite dalle seguenti: "e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti".