Art. 22.
Modificazione dell'Art. 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
                       37 "Norma finanziaria"
    1.  All'Art. 32, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998,
n.  37,  le parole: "... dettando anche i criteri per garantire quote
di  risorse  minime  su  cui  ogni  ente  locale  puo' fondare la sua
programmazione  di  settore" sono sostituite dalle seguenti: "e sulla
base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti".