Art. 22.
             Norme transitorie e finali e di abrogazione
    1. Sino all'approvazione dei provvedimenti della giunta regionale
di   cui   all'art.   10,   l'esercizio  dell'attivita'  sanitaria  e
socio-sanitaria   in   regime   di   ricovero   ospedaliero  a  ciclo
continuativo  e/o diurno, in regime ambulatoriale per l'erogazione di
prestazioni    specialistiche,   nonche'   in   regime   residenziale
extra-ospedaliero  a  ciclo  continuativo  e/o  diurno,  di carattere
estensivo   o   intensivo,  continua  ad  essere  disciplinato  dalla
normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.
    2.  In  fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge, la
classificazione   di   residenza  sanitaria  assistenziale  (RSA)  e'
confermata    nei   confronti   delle   strutture   individuate   con
deliberazione  della  giunta  regionale 4 agosto 2000, a. 2537, anche
per  gli  effetti  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  14  febbraio  2001  "Atto  di  indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie" e dall'art. 6, comma 4, della
legge n. 328/2000.
    3.  Gli  articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1985 n. 29
"Disciplina  dei  laboratori privati di analisi cliniche e di analisi
veterinarie",  e  l'art.  4,  commi 3, 4, 5, 6, della legge regionale
31 maggio  1980,  n.  78  "Norme  per  il  trasferimento  alle Unita'
sanitarie  locali  delle  funzioni  in  materia  di  igiene e sanita'
pubblica,   di   vigilanza   sulle   farmacie   e   per  l'assistenza
farmaceutica" cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento di
tutte  le  strutture  private gia' autorizzate ai requisiti stabiliti
dalla  presente  legge e, comunque, non oltre la scadenza del termine
previsto dall'art. 10, comma 1.
    4.  Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale
30 dicembre  1985,  n.  68  "Autorizzazione e vigilanza sulle case di
cura  private", nonche' le norme di cui agli articoli da 8 a 11 della
legge  regionale  2 aprile  1985,  n.  29  cessano di avere efficacia
dall'avvenuto    adeguamento    delle   rispettive   strutture   gia'
autorizzate, ai requisiti minimi previsti dalla presente legge.
    5.  Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   14 gennaio   1997   ogni   precedente   disposizione  di
classificazione  delle  strutture  sanitarie cessa di avere efficacia
dalla  data  di  approvazione  dei provvedimenti di cui all'art. 12 e
all'art. 14, comma 3.
    6.   Nelle   more   dell'applicazione   del   provvedimento   per
l'accreditamento   previsto   dall'art.   15   provvisoriamente  sono
accreditate   le   strutture   pubbliche   in   esercizio  alla  data
dell'entrata  in  vigore  della presente legge e le strutture private
che  risultino  provvisoriamente  accreditate  ai  sensi dell'art. 6,
comma   6,   della   legge   26 dicembre  1994,  n.  724  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica".
    7.  Fino  all'approvazione  dei provvedimenti di cui all'art. 15,
comma  1,  della  presente  legge, i comuni rilasciano autorizzazioni
all'esercizio   delle   attivita'  sociali  di  cui  all'art.  14  in
conformita'   alla  verifica  dei  requisiti  minimi  strutturali  ed
organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente.
    8. L'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme
per  l'esercizio  delle  funzioni  in materia di assistenza sociale",
come  novellato dall'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n.
5  "Piano  socio-sanitario  regionale  per il triennio 1996/1998", e'
abrogato.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 16 agosto 2002
                                GALAN
                             (Omissis).