Art. 22. Direttore tecnico 1. Il direttore tecnico e' il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; egli compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire. 2. Le societa' comunque costituite, nonche' i consorzi di imprese nominano uno o piu' direttori tecnici. Analogamente provvedono le imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico. 3. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto di dipendenza e' dimostrato con la produzione di copia del libro matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L. 4. E' fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in piu' imprese qualificate; a tal fine la domanda dell'impresa richiedente la qualificazione deve essere corredata della dichiarazione di unicita' di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico. 5. La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente all'impresa di svolgere legittimamente la sua attivita' imprenditoriale. 6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi: a) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui all'art. 7, e' necessaria la laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, ovvero di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico; b) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, e' ammesso il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero il possesso di esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante diretta esecuzione di lavori ovvero mediante attivita' di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o, con rapporto di lavoro dipendente, presso altra impresa. L'esperienza e' dimostrata con certificati di lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, abbiano un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della sommatoria delle classifiche, ovvero degli importi richiesti. Il rapporto di lavoro dipendente e' dimostrato con la produzione del libro matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L.; c) per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica e' affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. Per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita mediante diretta esecuzione dei suddetti lavori ovvero mediante attivita' di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o presso altra impresa con rapporto di lavoro dipendente dimostrato con la produzione del libro matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L. L'esperienza e' dimostrata con certificati di lavori attestanti tale condizione, rilasciati o vistati dall'autorita' preposta alla tutela dei beni, per un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della classifica ovvero dell'importo richiesto. 7. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge svolgono la funzione di direttore tecnico presso l'impresa che alla medesima data era iscritta all'albo regionale degli appaltatori possono conservare l'incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute.