Art. 22.
                          Direttore tecnico
    1.  Il  direttore  tecnico  e'  il  soggetto  responsabile  della
conduzione tecnica dell'impresa; egli compie tutti gli adempimenti di
carattere  tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei
lavori da eseguire.
    2. Le societa' comunque costituite, nonche' i consorzi di imprese
nominano  uno  o  piu'  direttori tecnici. Analogamente provvedono le
imprese  individuali  qualora  il titolare non ne sia anche direttore
tecnico.
    3.  Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare
dell'impresa,  dal  legale  rappresentante, dall'amministratore o dal
socio,  deve  essere  dipendente dell'impresa stessa o in possesso di
contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto
di  dipendenza  e'  dimostrato  con  la produzione di copia del libro
matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L.
    4.   E'   fatto   divieto  alla  medesima  persona  di  ricoprire
contemporaneamente  l'incarico  di  direttore tecnico in piu' imprese
qualificate;  a  tal  fine  la  domanda  dell'impresa  richiedente la
qualificazione  deve essere corredata della dichiarazione di unicita'
di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico.
    5.  La  mancanza  di  almeno  un  direttore  tecnico non consente
all'impresa    di    svolgere   legittimamente   la   sua   attivita'
imprenditoriale.
    6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi:
      a) per  la qualificazione in categorie di lavoro con classifica
di  importo  superiore  alla  V  della  tabella di cui all'art. 7, e'
necessaria   la   laurea  in  ingegneria,  in  architettura  o  altra
equipollente,   di   diploma   universitario   in   ingegneria  o  in
architettura  o  equipollente,  ovvero  di  diploma  di geometra o di
equivalente titolo di studio tecnico;
      b) per  la qualificazione in categorie di lavoro con classifica
pari  o  inferiore  alla  V,  e'  ammesso  il possesso del diploma di
geometra  o  di  equivalente  titolo  di  studio  tecnico,  ovvero il
possesso  di  esperienza  nel  settore  delle  costruzioni  acquisita
mediante  diretta  esecuzione  di lavori ovvero mediante attivita' di
direzione  tecnica  o  di  cantiere  presso la propria impresa o, con
rapporto  di lavoro dipendente, presso altra impresa. L'esperienza e'
dimostrata  con  certificati  di  lavori  che, pur prescindendo dalle
specifiche   categorie   di  lavoro  richieste,  abbiano  un  importo
complessivo,  nell'ultimo  quinquennio,  non  inferiore  al 50% della
sommatoria  delle  classifiche,  ovvero  degli  importi richiesti. Il
rapporto  di  lavoro  dipendente  e' dimostrato con la produzione del
libro matricola o altra documentazione I.N.P.S. o I.N.A.I.L.;
      c) per  la  qualificazione delle imprese nelle categorie aventi
ad  oggetto  beni  immobili  soggetti alle disposizioni in materia di
beni  culturali  e  ambientali  ovvero per gli scavi archeologici, la
direzione  tecnica  e'  affidata  a soggetto in possesso di laurea in
conservazione   di   beni   culturali   o  in  architettura.  Per  la
qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari
o  inferiore  alla  IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la
laurea,  deve  essere  dotato  di esperienza professionale, acquisita
mediante  diretta  esecuzione  dei  suddetti  lavori  ovvero mediante
attivita'  di  direzione  tecnica  o  di  cantiere  presso la propria
impresa  o  presso  altra  impresa  con rapporto di lavoro dipendente
dimostrato   con   la   produzione   del   libro  matricola  o  altra
documentazione  I.N.P.S.  o I.N.A.I.L. L'esperienza e' dimostrata con
certificati  di  lavori  attestanti  tale  condizione,  rilasciati  o
vistati  dall'autorita' preposta alla tutela dei beni, per un importo
complessivo,  nell'ultimo  quinquennio,  non  inferiore  al 50% della
classifica ovvero dell'importo richiesto.
    7.  In  deroga  a quanto stabilito dal comma 6 e soltanto ai fini
della  revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti
che  all'entrata  in vigore della presente legge svolgono la funzione
di  direttore  tecnico  presso  l'impresa  che alla medesima data era
iscritta  all'albo  regionale  degli  appaltatori  possono conservare
l'incarico  presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e
dalle categorie di lavoro possedute.