Art. 22. Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprieta' collettive 1. Nei patrimoni silvo-pastorali degli enti pubblici e delle proprieta' collettive, in attesa della predisposizione dei PGF di cui all'Art. 21, tutti gli interventi selvicolturali, per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, precisando in particolare: a) la superficie totale boscata di proprieta'; b) la superficie e riferimenti catastali degli interventi, uso commercio, realizzati negli ultimi cinque anni. 2. Per gli interventi selvicolturali con finalita' commerciali si applicano le procedure e gli adempimenti di cui all'Art. 21, commi 3, 4, 5, 6 e 7. 3. In deroga ai commi 1 e 2, alle utilizzazioni boschive per uso civico sono applicate le norme generali previste all'Art. 4, integrando la comunicazione di taglio con il numero degli aventi diritto che hanno fatto richiesta di uso civico per la stagione silvana di riferimento. 4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001 altre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformita'. 5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione, o dell'eventuale progetto di taglio, e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.