Art. 22.
          Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici
                    e delle proprieta' collettive
    1.  Nei  patrimoni  silvo-pastorali  degli  enti pubblici e delle
proprieta' collettive, in attesa della predisposizione dei PGF di cui
all'Art.  21,  tutti  gli  interventi  selvicolturali,  per qualsiasi
superficie  di  intervento, devono essere realizzati sulla base di un
progetto  di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della
professione   in   conformita'  a  quanto  indicato  all'Art.  5,  ed
autorizzato  dall'ente  competente  per territorio con i procedimenti
amministrativi previsti all'Art. 52, precisando in particolare:
      a) la superficie totale boscata di proprieta';
      b) la  superficie e riferimenti catastali degli interventi, uso
commercio, realizzati negli ultimi cinque anni.
    2. Per gli interventi selvicolturali con finalita' commerciali si
applicano le procedure e gli adempimenti di cui all'Art. 21, commi 3,
4, 5, 6 e 7.
    3.  In deroga ai commi 1 e 2, alle utilizzazioni boschive per uso
civico   sono  applicate  le  norme  generali  previste  all'Art.  4,
integrando  la  comunicazione  di  taglio  con il numero degli aventi
diritto  che  hanno  fatto  richiesta  di  uso civico per la stagione
silvana di riferimento.
    4.  Per  i  mancati  adempimenti  previsti dal progetto di taglio
autorizzato  si  applicano  le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 12,
della  legge  regionale  n.  28/2001 altre alle sanzioni previste dal
presente  regolamento  in  relazione  alla  tipologia  di  interventi
effettuati in difformita'.
    5.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione  della  comunicazione,  o  dell'eventuale  progetto  di
taglio,  e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art.
52.
    6.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.