Art. 22. Allevamenti 1. L'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonche' dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993 in materia di maltrattamento degli animali, ed e' soggetto ad autorizzazione della provincia territorialmente competente. 2. Nella domanda di autorizzazione inoltrata alla provincia, il richiedente indica le proprie generalita', la sede dell'allevamento e l'elenco delle specie che intende allevare. 3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non e' richiesta l'autorizzazione provinciale di cui al comma 1. 4. La provincia, per gli allevamenti di tipo amatoriale o ornamentale soggetti ad autorizzazione, puo' stabilire il numero massimo di capi per ogni specie allevabile. 5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola. 6. L'allevamento del cinghiale e' consentito unicamente per fini alimentari. 7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie: a) sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attivita' risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa; b) sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi; c) sono allevamenti di categoria C, gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali. 8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, vidimato dalla provincia, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell'anatra germanata, la specie, il sesso se identificabile, l'utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario. 9 Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza.