Art. 22.
                          Deleghe ai comuni
    Le  funzioni  amministrative  relative  agli  interventi previsti
dalla  presente  legge  agli  articoli 19  e  21,  commi  2 e 3, sono
delegati ai comuni di residenza dei richiedenti.
    La  giunta  regionale  nei  limiti  dell'apposito stanziamento di
bilancio,  in  applicazione dei citati articoli 19 e 21, comma 2 e 3,
eroga  ai  comuni  i  fondi necessari per il pagamento delle pratiche
dagli stessi definite ed inviate alla giunta regionale.
    Le  pratiche  che  nel  corso dell'anno non vengono liquidate per
mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l'anno successivo.