Art. 22. Deleghe ai comuni Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge agli articoli 19 e 21, commi 2 e 3, sono delegati ai comuni di residenza dei richiedenti. La giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in applicazione dei citati articoli 19 e 21, comma 2 e 3, eroga ai comuni i fondi necessari per il pagamento delle pratiche dagli stessi definite ed inviate alla giunta regionale. Le pratiche che nel corso dell'anno non vengono liquidate per mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l'anno successivo.