Art. 22. Notifica alla Commissione europea 1. L'entita' degli aiuti concessi in base alla presente legge e' stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea. Tali aiuti potranno essere erogati solo dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea.