Art. 22. Attivita' di rendicontazione 1. La giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d'affezione in Lombardia. 2. A tal fine la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attivita' di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private; b) attraverso quali iniziative si e' svolta l'attivita' di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti e' stata promossa; e) attraverso quali modalita' e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attivita' di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate; d) quale e' stata l'evoluzione dell'attivita' sanzionatoria prevista dalla legge; e) in che misura il fenomeno del randagismo si e' manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.