Art. 22.
          Interventi urgenti per la tutela dell'occupazione

1. La Regione per contrastare situazioni di grave crisi occupazionale
sostiene   economicamente   interventi   finalizzati   ad   assistere
lavoratori  in cassa integrazione e/o in mobilita'. 2. Gli interventi
sono attuati dai comuni interessati da crisi occupazionali di aziende
ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori.
3.   La   giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  definisce
modalita' e criteri per individuare gli interventi di cui al comma 2.
4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e' istituito
nell'ambito  dell'UPB F31 un capitolo di nuova istituzione denominato
«Interventi  urgenti  per  i  lavoratori in cassa integrazione e/o in
mobilita»   con   uno   stanziamento  di  1.000.000,00  di  euro  per
l'esercizio 2007.