Art. 22. Interventi urgenti per la tutela dell'occupazione 1. La Regione per contrastare situazioni di grave crisi occupazionale sostiene economicamente interventi finalizzati ad assistere lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilita'. 2. Gli interventi sono attuati dai comuni interessati da crisi occupazionali di aziende ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalita' e criteri per individuare gli interventi di cui al comma 2. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito nell'ambito dell'UPB F31 un capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi urgenti per i lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilita» con uno stanziamento di 1.000.000,00 di euro per l'esercizio 2007.