Art. 22 
 
Modificazione  dell'art.  24  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    All'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994,  n.  12-10/Leg.  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Nel  caso  di
aggiudicazione con  il  criterio  previsto  dall'art.  39,  comma  1,
lettera b) della legge,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
valutare, in contraddittorio con  le  imprese,  la  congruita'  delle
offerte che, in base ad  elementi  specifici,  appaiano  anormalmente
basse.».