Art. 22 Accesso alla dirigenza a tempo indeterminato 1. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, tramite: a) concorso per titoli ed esami; b) corso-concorso; c) concorso per esami. 2. Il bando di concorso puo' ammettere alle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale: a) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, muniti di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni direttive per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; b) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione della lettera a) oppure di soggetti privati, muniti di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizione di quadro; c) i soggetti, muniti di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, che abbiano svolto attivita' professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni. 3. Il bando di concorso, sulla base delle indicazioni del piano annuale del personale adottato dall'ente, puo' inoltre stabilire: a) una piu' specifica identificazione dell'attivita' professionale svolta durante il periodo di servizio, nonche' procedure e forme per documentarne il possesso; b) ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli sopra individuati. 4. Quando non trattasi di posto unico, il piano annuale del personale puo' prevedere la riserva dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della Regione Liguria, nonche' le modalita' di utilizzo della riserva in caso di scorrimento della graduatoria previsto dalla normativa vigente. La predetta riserva non puo' essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso o dei posti coperti mediante scorrimento della graduatoria. 5. Per l'espletamento delle procedure concorsuali possono essere stipulate convenzioni con l'universita' o istituti specializzati. 6. L'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e' disciplinato dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici integrata dalla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni. 7. La Regione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.