Art. 22 
 
            Accesso alla dirigenza a tempo indeterminato 
 
    1. L'accesso alla qualifica di dirigente  a  tempo  indeterminato
avviene, nei limiti dei posti disponibili della  dotazione  organica,
tramite: 
      a) concorso per titoli ed esami; 
      b) corso-concorso; 
      c) concorso per esami. 
    2. Il bando di concorso puo' ammettere alle  procedure  selettive
per l'accesso alla qualifica dirigenziale: 
      a) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,
delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  muniti  di  diploma  di  laurea  magistrale  ai  sensi
dell'ordinamento  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge o  di  diploma  di  laurea  ai  sensi  del  previgente
ordinamento e che abbiano compiuto almeno  cinque  anni  di  servizio
effettivo  in  posizioni  direttive  per  l'accesso  alle  quali   e'
richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      b) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,
di  enti  e  strutture  pubbliche  non  ricompresi   nel   campo   di
applicazione della lettera a) oppure di soggetti privati,  muniti  di
laurea magistrale ai sensi  dell'ordinamento  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge o  di  diploma  di  laurea  ai
sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio effettivo in posizione di quadro; 
      c)  i  soggetti,  muniti  di   laurea   magistrale   ai   sensi
dell'ordinamento  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge o  di  diploma  di  laurea  ai  sensi  del  previgente
ordinamento, che abbiano svolto attivita' professionale con  regolare
iscrizione ai relativi ordini per un periodo non  inferiore  a  dieci
anni. 
    3. Il bando di concorso, sulla base delle indicazioni  del  piano
annuale del personale adottato dall'ente, puo' inoltre stabilire: 
      a)   una   piu'   specifica   identificazione    dell'attivita'
professionale  svolta  durante  il  periodo  di   servizio,   nonche'
procedure e forme per documentarne il possesso; 
      b) ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto  a  quelli
sopra individuati. 
    4. Quando non trattasi di  posto  unico,  il  piano  annuale  del
personale puo' prevedere  la  riserva  dei  posti  per  il  personale
dipendente a tempo indeterminato della Regione  Liguria,  nonche'  le
modalita' di utilizzo della riserva  in  caso  di  scorrimento  della
graduatoria previsto dalla normativa vigente. La predetta riserva non
puo' essere superiore al  cinquanta  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso o dei posti coperti mediante scorrimento della graduatoria. 
    5. Per l'espletamento delle procedure concorsuali possono  essere
stipulate convenzioni con l'universita' o istituti specializzati. 
    6. L'espletamento delle procedure concorsuali di cui al  presente
articolo e' disciplinato dalla  normativa  regionale  in  materia  di
concorsi pubblici integrata dalla disciplina prevista dal decreto del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  (Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi) e successive modificazioni e integrazioni. 
    7. La Regione garantisce pari opportunita'  tra  uomini  e  donne
nell'accesso, nello sviluppo professionale e  nel  trattamento  della
dirigenza.