Art. 22. Servizio di laboratorio di analisi cliniche 1. Il servizio di laboratorio e di analisi cliniche deve disporre di locali ed attrezzature proporzionati alla capacita' ed alla tipologia del complesso, comunque nel rispetto dei requisiti minimi indicati nella vigente normativa nazionale e regionale per i laboratori generali di base, con l'esclusione, qualora non venga svolta attivita' ambulatoriale, dei locali per attesa e prelievi e con la conseguente riduzione dei limiti minimi di superficie.