Art. 22.
 
             Servizio di laboratorio di analisi cliniche
   1.  Il servizio di laboratorio e di analisi cliniche deve disporre
di locali  ed  attrezzature  proporzionati  alla  capacita'  ed  alla
tipologia  del  complesso, comunque nel rispetto dei requisiti minimi
indicati  nella  vigente  normativa  nazionale  e  regionale  per   i
laboratori  generali  di  base,  con  l'esclusione, qualora non venga
svolta attivita' ambulatoriale, dei locali per attesa  e  prelievi  e
con la conseguente riduzione dei limiti minimi di superficie.