Art. 22. Borse di studio, contratti di ricerca, contratti di diritto privato, proroghe Il consiglio di amministrazione puo' disporre la proroga di borse di studio e di specializzazione, dei contratti di ricerca e dei contratti di diritto privato qualora sia intervenuta per causa di forza maggiore una sospensione o interruzione delle attivita' previste. Durante la sospensione delle borse e dei contratti non sono corrisposti eventuali assegni.