Art. 22.
 
Borse  di studio, contratti di ricerca, contratti di diritto privato,
proroghe
   Il  consiglio di amministrazione puo' disporre la proroga di borse
di studio e di specializzazione,  dei  contratti  di  ricerca  e  dei
contratti  di  diritto  privato  qualora sia intervenuta per causa di
forza  maggiore  una  sospensione  o  interruzione  delle   attivita'
previste.
   Durante  la  sospensione  delle  borse  e  dei  contratti non sono
corrisposti eventuali assegni.