Art. 22.
          (art. 35 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 18 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                   Attivita' para-artigiane libere
 
   1.  Per  attivita' para-artigiane libere si intendono le attivita'
non contemplate dagli articoli 1  e  21  della  presente  legge,  che
possono tuttavia formare oggetto di impresa artigiana, ai sensi delle
vigenti leggi dello Stato.
   2.   All'atto  dell'iscrizione  di  tali  imprese  la  commissione
provinciale per l'artigianato  verifica  il  possesso  dei  requisiti
previsti dalle vigenti leggi statali.