Art. 22.
                 Materie di contrattazione decentrata
 
   1.  Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1
febbraio  1986,  n.  13  e  di  quella  della presente legge, formano
oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali
e i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:
     a)   l'organizzazione   del   lavoro,   anche  conseguente  alla
ristrutturazione dei  servizi  e  degli  uffici  e  alle  innovazioni
tecnologiche,  nonche'  le proposte per la sua programmazione ai fini
del miglioramento dei servizi medesimi;
     b)   l'aggiornamento,  la  qualificazione,  la  riconversione  e
riqualificazione del personale;
     c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione
alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;
     d) le "pari opportunita'";
     e)  i  sistemi,  i  piani e i programmi intesi a incrementare la
produttivita', la loro verifica e le incentivazioni connesse;
     f)  la  struttura  degli  orari di lavoro (turni, flessibilita',
reperibilita', straordinario,  permessi),  nonche'  le  modalita'  di
accertamento del loro rispetto;
     g) la mobilita' all'esterno dell'amministrazione e la disciplina
di quella interna;
     h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche
in relazione alle politiche degli organici;
     i) le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i
carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
     l) l'agibilita' dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, il
servizio di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei Cral;
     m)  le altre materie appositamente demandate alla contrattazione
decentrata di cui alla presente legge.