Art. 22. Gestione di boschi di proprieta' di enti economici 1. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali, per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e' affidata all'Azienda.