Art. 22.
            Integrazione del registro generale regionale
                delle organizzazioni di volontariato
 
  1.  L'articolo  6, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1994, n.
22,  recante  "Norme  per  la  valorizzazione  delle   attivita'   di
volontariato", e' cosi' integrato: "f) protezione civile".