Art. 22. Monitoraggio opere pubbliche 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per: a) il buon funzionamento del registro regionale delle opere pubbliche previsto dall'art. 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; b) il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la costituzione di un osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica. 2. L'osservatorio di cui al comma 1, costituito da una struttura interassessoriale tecnico-amministrativa, composta da personale regionale, ha il compito di effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al comma 1 relativamente allo stato di avanzamento delle spesa noche' allo stato di attuazione delle opere medesime procedendo all'analisi degli elementi ostativi alla realizzazione nonche' alla individuazione delle soluzioni conseguenziali.