Art. 22.
                    Monitoraggio opere pubbliche
 
  1.  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per:
   a) il  buon  funzionamento  del  registro  regionale  delle  opere
pubbliche previsto dall'art. 47 della legge regionale 29 aprile 1985,
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
   b)   il   monitoraggio   delle   opere   pubbliche  attraverso  la
costituzione  di   un   osservatorio   per   l'accelerazione   e   la
qualificazione della spesa pubblica.
  2.  L'osservatorio  di  cui al comma 1, costituito da una struttura
interassessoriale  tecnico-amministrativa,  composta   da   personale
regionale,  ha  il  compito di effettuare il monitoraggio delle opere
pubbliche di cui al comma 1 relativamente allo stato  di  avanzamento
delle  spesa  noche'  allo  stato  di attuazione delle opere medesime
procedendo all'analisi degli  elementi  ostativi  alla  realizzazione
nonche' alla individuazione delle soluzioni conseguenziali.