Art. 22. Norma transitoria 1. I soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 9. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell'articolo 3 entro un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del Piano da parte della Commissione medesima. 3. Le Commissioni provinciali per l'agriturismo di cui all'articolo 8, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza delle Amministrazioni che le hanno espresse. 4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991,n. 15.