Art. 22.
                          Norma transitoria
 
  1. I soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristici  di
cui  all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  iscritti
d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 9.
  2.  I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione
agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell'articolo  3
entro  un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della
Giunta regionale, e  devono  adeguarsi  alle  risultanze  istruttorie
entro un anno dalla approvazione del Piano da parte della Commissione
medesima.
  3. Le Commissioni provinciali per l'agriturismo di cui all'articolo
8,  della  legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino
alla scadenza delle Amministrazioni che le hanno espresse.
  4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di  cui
all'articolo  21,  sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui alla
circolare  regionale  12  marzo  1993,  n.   9   emanata   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991,n. 15.