Art. 22. Finalita' 1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione di aree montane o svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attivita' venatoria. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente: a) essere situate nei territori a scarsa vocazione faunistica; b) coincidere con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni; c) avere una estensione massima di ettari 600.