Art. 22.
                              Finalita'
 
1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite per il recupero
e  la  valorizzazione  di  aree  montane  o  svantaggiate  attraverso
l'organizzazione dell'attivita' venatoria.
  Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
   a) essere situate nei territori a scarsa vocazione faunistica;
   b) coincidere con il territorio di una  o  piu'  aziende  agricole
ricadenti  in  aree  ad  agricoltura  svantaggiata ovvero dismesse da
interventi  agricoli  ai  sensi  del  Regolamento  n.  1094/88/CEE  e
successive modificazioni;
   c) avere una estensione massima di ettari 600.