Art. 22. Dipartimenti 1. Il dipartimento costituisce l'aggregazione delle unita' operative che mantengono la loro autonomia, indipendenza e responsabilita', ma che riconoscono la propria interdipendenza funzionale adottando un comune codice di comportamento clinico-assistenziale. 2. Funzioni trasversali che coinvolgono entrambe le aree sono garantite da dipartimenti interdivisionali.