Art. 22.
                            Dipartimenti
 
  1.   Il   dipartimento   costituisce  l'aggregazione  delle  unita'
operative  che  mantengono  la   loro   autonomia,   indipendenza   e
responsabilita',   ma  che  riconoscono  la  propria  interdipendenza
funzionale   adottando   un   comune    codice    di    comportamento
clinico-assistenziale.
  2.  Funzioni  trasversali  che  coinvolgono  entrambe  le aree sono
garantite da dipartimenti interdivisionali.