Art. 22. Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata 1. E' istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l'organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della Consulta. 3. La Consulta deve prevedere le rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie nonche' quelle delle organizzazioni impegnate nell'integrazione sociale e nella tutela dei diritti degli emarginati e dei disabili. 4. La Consulta formula pareri in merito alla redazione del programma annuale di cui all'art. 18 e vigila sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap, proponendo altresi' provvedimenti necessari a renderla piu' efficace o a soddisfare nuove esigenze. 5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e, in particolare, collabora con il Comitato di coordinamento di cui all'art. 20. 6. Alla Consulta regionale spettano altresi' i compiti di verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.