Art. 22 
 
                          Auto di servizio 
 
  1.  E'  fatto  divieto  alle  societa'  regionali,  alle   societa'
partecipate  dalla  Regione  a  prevalente  capitale  pubblico,  alle
agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie  ed
ospedaliere nonche' agli enti sottoposti a controllo di cui  all'art.
1 della legge regionale  15  maggio  2000,  n.  10,  di  possedere  e
utilizzare   auto   di   rappresentanza.   Le   auto   di   servizio,
esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i
1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  i   predetti   soggetti   comunicano
all'amministrazione regionale l'adozione  del  piano  di  dismissione
delle autovetture di servizio. 
  2. Nella Regione l'utilizzo delle automobili di  rappresentanza  e'
riservato,  esclusivamente,  al  Presidente  della  Regione  ed  agli
Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali  e
la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle
autovetture   di   proprieta'   della    Regione,    da    sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale. 
  3.  Ogni  contratto  di  noleggio  o  assicurazione  relativo  alle
autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi  1  e  2,  alla
scadenza non puo' essere rinnovato.