Art. 22 Auto di servizio 1. E' fatto divieto alle societa' regionali, alle societa' partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonche' agli enti sottoposti a controllo di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio. 2. Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza e' riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprieta' della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. 3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non puo' essere rinnovato.