Art. 22 
 
Assegnazione a favore del Comune  di  Valvasone  Arzene  della  prima
  annualita'  del  finanziamento  di   accompagnamento   dei   Comuni
  risultanti da fusione 
 
  1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2014,  n.  20
(Istituzione del Comune di  Valvasone  Arzene  mediante  fusione  dei
Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo  comma,
numero 3)  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia) e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis (Assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni
risultanti da fusione). - 1. Il comune di Valvasone Arzene  beneficia
del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge
regionale  12  dicembre   2014,   n.   26   (Riordino   del   sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative). 
  2. La prima annualita' spettante per l'anno 2015,  pari  a  300.000
euro, e' assicurata a valere sul fondo di cui all' articolo 66, comma
12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina  della
finanza  locale  del  Friuli  Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche  a
disposizioni delle leggi regionali  19/2013,  9/2009  e  25/2014),  e
assegnata entro il 30 novembre 2015, con  riferimento  all'unita'  di
bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo  1833  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2015-2017  e  del
bilancio per l'anno 2015.».