Art. 22 Assegnazione a favore del Comune di Valvasone Arzene della prima annualita' del finanziamento di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 (Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione). - 1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). 2. La prima annualita' spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, e' assicurata a valere sul fondo di cui all' articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unita' di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.».