Art. 22 Integrazione dell'art. 4-ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4-ter della legge provinciale n. 4 del 1991 sono inserite le parole: «Quando la Provincia si avvale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, nell'ambito della convenzione con l'ordine e' prevista la corresponsione di un compenso al direttore, alle altre figure di coordinamento e ai docenti della formazione specifica in medicina generale. Il compenso puo' essere definito anche forfettariamente, in relazione alle attivita' oggetto dell'incarico e ai risultati conseguiti.». 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.