Art. 22 
Integrazione dell'art. 4-ter della legge provinciale 6 febbraio 1991,
  n. 4  (Interventi  volti  ad  agevolare  la  formazione  di  medici
  specialisti e di personale infermieristico). 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4-ter della legge provinciale n.
4 del 1991 sono inserite le parole: «Quando la  Provincia  si  avvale
dell'ordine  provinciale  dei   medici   chirurghi   e   odontoiatri,
nell'ambito  della  convenzione   con   l'ordine   e'   prevista   la
corresponsione di un compenso al  direttore,  alle  altre  figure  di
coordinamento e ai docenti della  formazione  specifica  in  medicina
generale. Il compenso puo' essere definito anche forfettariamente, in
relazione  alle  attivita'  oggetto  dell'incarico  e  ai   risultati
conseguiti.». 
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.