Art. 22 
 
Introduzione dell'art. 17-quater della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 17-ter della legge  regionale  n.  24  del  2003  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 17-quater (Collaborazioni tra strutture di polizia locale). -
1. La Regione promuove la cooperazione e  il  mutuo  supporto  tra  i
corpi e i servizi di polizia  locale,  anche  attraverso  lo  scambio
informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle
funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'art.  12,  comma  2,
lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende  disponibile  agli
enti locali una modulistica uniforme.».