Art. 23. S o r v e g l i a n z a 1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, e' esercitata dalla Regione e dalle province, nonche' da tutti gli altri agenti della forza pubblica. Inoltre essa e' esercitata dalle guardie giurate volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di agenti di polizia giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni. 2. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni piscatorie iscritte all'albo regionale di cui all'Art. 7 della presente legge, e chiunque altro vi abbia interesse, possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche. 3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto, dovranno possedere i requisiti stabiliti dall'Art. 138 del testo unico leggi pubblica sicurezza (TULPS) (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), fatta eccezione per quanto richiesto al punto settimo, se volontari. Il decreto a detti agenti e' rilasciato dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio; il relativo giuramento e' effettuato dinanzi al sindaco del comune di residenza o di domicilio. 4. Gli agenti giurati, nell'esercizio delle proprie funzioni e per tutte quelle ad esse connesse, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca, e, oltre a quella di polizia giudiziaria, anche quella di agenti di pubblica sicurezza, relativamente alla sorveglianza ambientale in difesa dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici. 5. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate a tali agenti riguardano le disposizioni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali, dai regolamenti provinciali, da quelle relative alla legge n. 152 del 1999 e da tutte quelle che riguardano la difesa degli ecosistemi acquatici. 6. Tutti gli incaricati della sorveglianza ambientale e sulla pesca, possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.