Art. 23. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui alla presente legge sono concessi contributi ai comuni secondo le priorita' individuate ai sensi dell'Art. 13 della presente legge. A tal fine sono istituiti, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo n. 02119 denominato "Proventi delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della legge n. 447/1995" e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo n. 16230 denominato "Versamento al bilancio dello Stato del 70 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 10 della legge n. 447/1995". 2. Sono istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2001 i seguenti capitoli di spesa: a) capitolo n. 52122 denominato "Contributi in conto capitale per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio, ai sensi dell'Art. 13 della legge n. 447/1995", con uno stanziamento di lire 50 milioni; b) capitolo n. 52123 denominato "Contributi in conto interessi per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'Art. 13 della legge n. 447/1995", con uno stanziamento di lire 50 milioni. 3. Per la copertura finanziaria dei capitoli di cui al comma 2, di importo pari a lire 100 milioni si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo n. 16310 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2001.