Art. 23.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  le  finalita'  di  cui alla presente legge sono concessi
contributi  ai  comuni  secondo  le  priorita'  individuate  ai sensi
dell'Art.  13  della  presente  legge. A tal fine sono istituiti, per
memoria,   nello   stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio
regionale  il  capitolo  n. 02119 denominato "Proventi delle sanzioni
amministrative previste dall'Art. 10 della legge n. 447/1995" e nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo n.
16230 denominato "Versamento al bilancio dello Stato del 70 per cento
dei  proventi  delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 10 della
legge n. 447/1995".
    2.   Sono   istituiti  nel  bilancio  regionale  per  l'esercizio
finanziario dell'anno 2001 i seguenti capitoli di spesa:
      a) capitolo  n.  52122 denominato "Contributi in conto capitale
per  il  risanamento  acustico  e  sistemi  di monitoraggio, ai sensi
dell'Art.  13  della legge n. 447/1995", con uno stanziamento di lire
50 milioni;
      b) capitolo  n. 52123 denominato "Contributi in conto interessi
per  il  risanamento  acustico  e  sistemi  di  monitoraggio ai sensi
dell'Art.  13  della legge n. 447/1995", con uno stanziamento di lire
50 milioni.
    3.  Per  la copertura finanziaria dei capitoli di cui al comma 2,
di  importo  pari  a lire 100 milioni si provvede con lo stanziamento
previsto  al capitolo n. 16310 del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario dell'anno 2001.